Fatturazione elettronica B2B: semplificazioni fiscali e vantaggi
In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018, sono state riconosciute importanti semplificazioni fiscali e innovazioni nel processo tributario, in conseguenza all'introduzione della Fatturazione elettronica tra privati.
In realtà, già prima dell'approvazione del DL 119/2018, è stato previsto che:
- i contribuenti titolari di partita IVA nel regime semplificato avranno l'esonero dalla tenuta dei Registri IVA
- tutti i contribuenti titolari di partita IVA che emettono fatture elettroniche, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata per importi superiori a 500 euro, si vedranno riconosciuta la riduzione dei termini di accertamento fiscale di due anni
Quali vantaggi fiscali si avranno con la fattura elettronica?
A seguire, un elenco dei principali vantaggi introdotti dal DL 119/2018.
Esonero o sanzioni ridotte per tardiva emissione della Fattura elettronica
Tra i vantaggi fiscali emersi nelle ultime settimane, soprattutto per effetto dell'entrata in vigore del DL 119/2018, vi è quello relativo all'esonero e poi riduzione delle sanzioni, in caso di tardiva emissione delle Fatture elettroniche (art. 10).
In particolare, per il primo semestre del 2019:
- non si applicano sanzioni se la Fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica
- si applicando sanzioni ridotte dell'80% se la Fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo
Nuovo termine di emissione delle Fatture elettroniche
Per quanto concerne i tempi di emissione delle Fatture elettroniche, a partire dal secondo semestre del 2019, l'art. 11 stabilisce che: qualsiasi fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'operazione (cessione bene/prestazione servizio/incasso corrispettivo), a patto che venga indicata in Fattura anche la data in cui è stata effettuata la cessione e/o la prestazione di beni o servizi o ancora la data nella quale è stato corrisposto in tutto (o in parte) il corrispettivo, nel caso in cui tale data sia diversa dalla data di emissione della Fattura. Si precisa che: la data operazione diventa un elemento obbligatorio della Fattura elettronica, in tutte le ipotesi in cui differisce da quella di emissione.
Per effetto di questa nuova disposizione, si aggiornano di riflesso anche i tempi di registrazione delle Fatture emesse, coerentemente con la possibilità di emissione dopo dieci giorni.
Nuovo termine di registrazione delle Fatture emesse
L'art. 12 prevede che: tutte le Fatture emesse potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e non più entro 15 giorni dalla loro emissione.
Abolizione dell'obbligo di apposizione del protocollo IVA sulle Fatture passive
L'art. 13 ha eliminato l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle Fatture relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi (c.d. protocollo), mantenendo solo l'obbligo di annotazione nel Registro IVA.
Estensione del termine per detrazione iva fino al giorno 15
In conseguenza delle novità di cui all'art. 12, l'art. 14 dello stesso decreto prevede che: il conteggio da effettuare tra IVA vendite e IVA acquisti potrà esser fatto detraendo non solo l'imposta relativa ai documenti ricevuti e annotati nel mese precedente, ma anche quella relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (eccetto quelli dell'anno precedente).