Fatturazione elettronica B2B: chiarimenti dall’AdE per un pronto avvio
Avvio soft con regime sanzionatorio eliminato o ridotto dell’80% e allo studio nuove semplificazioni. Il punto della situazione al Forum italiano sulla fattura elettronica e tutto ciò che c’è da sapere su esoneri, sanzioni, termini e numerazione
Il regime sanzionatorio, eliminato totalmente o ridotto dell’80%, consentirà un avvio soft,
L’obbligo di fare fattura elettronica tra privati scatterà dal primo gennaio 2019 e non sarà modificato. Non sono previsti rinvii, anche perché mancherebbe il tempo tecnico per emanare un provvedimento legislativo di simile importanza, e perché il regime sanzionatorio, eliminato totalmente o ridotto dell’80%, consentirà un avvio soft che darà la possibilità ai contribuenti di avere elasticità nel rispetto dei termini di legge per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
Sono allo studio delle nuove semplificazioni reali e concrete, che difficilmente partiranno dall’inizio del 2019, probabilmente in occasione dell’avvio della fattura elettronica europea, lo standard EN16931-1 e EN16931-2, ci saranno delle novità che conterranno anche semplificazioni.
Il punto della situazione è stato fatto dall’Agenzia delle Entrate qualche giorno fa, in occasione della riunione del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica (FIFE).
La vigente normativa, come ha ricordato il coordinatore del FIFE Mario Carmelo Piancaldini dell’Agenzia delle entrate, prevede dal primo gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte di tutti gli operatori Iva residenti e stabiliti verso altri operatori iva e consumatori finali, anch’essi residenti e stabiliti. Di seguito, tutto ciò che c’è da sapere.
Indice degli argomenti:
- Esoneri fatturazione elettronica
- Sanzioni
- Semplificazioni già a regime
- Consecutività delle scritture contabili
- Allineamento delle regole tecniche nei processo b2g, b2b e b2c
- Termini più ampi per emettere la fattura
1 - Esoneri fatturazione elettronica
Sono previsti degli esoneri soggettivi per le seguenti categorie:
- operatori in regime di vantaggio e forfettari,
- operatori agricoli in regime agevolato (è un esonero derivante in modo indiretto dalle disposizioni dell’articolo 34, comma 6, del DPR n.633/72,
- società sportive dilettantistiche con volume d’affari inferiore a 65.000 €. Permane l’obbligo di fattura elettronica per le sponsorizzazioni e le pubblicità ma tale onere è a carico del cessionario/committente).
- esoneri oggettivi: le fatture per le quali è obbligatorio l’invio dei dati al sistema TS Tessera Sanitaria, ma tale esonero varrà solo per l’anno 2019.
2 - Sanzioni
È stata anche confermata la fase di “transizione” che riguarda i seguenti contribuenti:
- primo gennaio – 30 giungo 2019 per gli operatori con liquidazione trimestrale,
- primo gennaio – 30 settembre 2019 per gli operatori con liquidazione mensile.
Per tale periodo non sarà applicata nessuna sanzione se la fattura elettronica viene trasmessa al SDI entro il termine della liquidazione iva, mentre la sanzione applicata sarà solo del 20%, con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica verrà inviata entro il termine del periodo di liquidazione iva successivo.
Questa semplificazione ha l’obiettivo di agevolare tutti gli operatori a prendere dimestichezza con la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche potendo avere a disposizione dei margini di tempo più ampi e senza sanzioni.
Tale scelta, decisamente condivisibile, non rimanda l’avvio dell’introduzione dell’obbligo di emettere solo fatture elettroniche a privati e consumatori, e spinge tutti ad approcciare questa nuova modalità di fatturazione che, a partire dal 1° gennaio 2019, sarà l’unico modo ammissibile (salvo gli esoneri di cui sopra).
3- Semplificazioni già a regime
Dal primo gennaio 2019:
- si potranno registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione e quindi si avrà più tempo per registrare le fatture emesse, il cui termine precedente era di 15 giorni;
- ci sarà flessibilità nell’esercizio del diritto alla detrazione perché sarà possibile esercitarlo con riferimento alla liquidazione del periodo in cui l’operazione è stata effettuata, a condizione che la ricezione della fattura avvenga nei termini della liquidazione, con esclusione dei casi riguardanti le fatture ricevute nell’anno successivo;
- non sarà più obbligatorio numerare progressivamente (protocollare) le fatture di acquisto ricevute.
4- Consecutività delle scritture contabili
Questo perché:
- la contabilità non ha la corretta registrazione in contabilità dei documenti ricevuti dal contribuente,
- la conservazione in quanto essa non ha rispettato gli obblighi (previgenti) di monitoraggio della relativa consecutività dei documenti registrati.
- l’azienda/contribuente per non aver fatto una registrazione, e
- il conservatore perché non ha lo stesso numero di documenti conservato rispetto a quelli ricevuti dal proprio cliente.
5- Allineamento delle regole tecniche nei processo b2g, b2b e b2c
Annuncio accolto molto positivamente dal Forum, è quello che riguarda la prossima modifica del Decreto Ministeriale n. 55/2013 nella quale sarà inserito che sarà possibile il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA solo in presenza di cause “certe”. Tale provvedimento permetterà l’allineamento delle regole tecniche del processo di fatturazione elettronica verso la PA con quelle verso i privati (B2B e B2C), nonché l’identificazione delle cause di esclusione che saranno limitate.
6- Termini più ampi per emettere la fattura
A partire dal 1° settembre 2019 sarà possibile emettere la fattura elettronica entro 10 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione.
Nel caso in cui l’operazione di emissione della fattura dovesse avviene in uno dei giorni successivi all’operazione, sarà necessario riportare in fattura anche la “data dell’operazione”.
Il forum si è confrontato sulle due ipotesi presentate dall’Agenzia delle Entrate che erano basate su:
- una interpretazione letterale della norma che imponendo la compilazione della data di emissione/trasmissione e la data dell’operazione comporterebbe la modifica del tracciato XLM con la conseguenza di modificare i software gestionali e di predisposizione della fattura elettronica. Soluzione tecnicamente corretta, ma con molto tempo per realizzarla ed investimenti significativi per l’aggiornamento dei software;
- una interpretazione flessibile della norma che identifica come coincidenti la data della fattura e la data dell’operazione con il risultato di non avere necessità di modificare il tracciato XML ed i software gestionali.
In sintesi: lavori avviati da tempo, sta finendo il giro di riscaldamento e tutti si stanno schierando sulla griglia di partenza.
Le safety car sono tutte con il motore acceso pronte ad intervenire per minimizzare i possibili problemi.
Ora non resta che augurare buona Fattura Elettronica!